lunedì 11 settembre 2023

Comune di Treia. "Quiete pubblica" e "Rumori molesti" - Norme del Regolamento di Polizia Urbana

 


Al fine di chiarire quali sono le disposizioni comunali riferite al mantenimento della quiete pubblica, anche in termini di rispetto delle norme relative ai rumori molesti, riportiamo qui di seguito uno stralcio del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Treia: 

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE -  Articolo 22 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone 

1. Il Comune di Treia tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. 

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti. Regolamento comunale di Polizia Urbana 18 

3. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24:00 alle ore 07:00 (alle ore 09:00 dei giorni festivi) e dalle ore 12:30 alle ore 14:00 (alle ore 16:00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. 

4. È vietato produrre rumori o suoni artificiali di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli apparecchi radio e televisivi o motori per uso domestico. 

5. Sono vietati gli abusi di sirene o altri strumenti sonori. È consentito l’uso delle sirene negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell’orario di inizio e cessazione del lavoro. 

6. Nei centri abitati, nei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, l’uso di macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., è consentito dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 (nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00), salvo diversa autorizzazione.


 Articolo 23 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo 

1. Fermo restando l’obbligo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico fissati dalla vigente normativa e dal “Piano di classificazione acustica comunale” di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii, nonché le sanzioni per il disturbo delle occupazioni o del riposo di cui all’articolo 659 c.p., i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a disincentivare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, quali ad esempio: - tenere accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale; - interrompere l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne; - fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati; - avvisare le Forze dell’Ordine allorché all’uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e a non stazionare nelle adiacenze del locale; - esporre, all’interno ed all’esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l’entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell’igiene o consuma alimenti e bevande, in orari non consentiti, all’esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. 

2. La propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell’articolo 22. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24:00 alle ore 7:00 del giorno successivo, salvo specifica autorizzazione in deroga. 

3. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell’orario dell’attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 5, del presente regolamento. 

4. L’Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, con provvedimento motivato può ridurre l’orario di apertura di singoli locali ed in particolare caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale; le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo Regolamento comunale di Polizia Urbana 19 dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 

5.Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessata da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche... 



Un consiglio  da parte della Comunità Europea:  
"Secondo un sondaggio dalla Commissione europea sulla percezione della qualità della vita da parte dei cittadini europei  risulta che più della metà degli intervistati è insoddisfatta per i livelli di rumore. Come si può dunque intervenire per rendere le città luoghi meno rumorosi e quindi più “tranquilli”?  In primo luogo i comuni devono effettuare una classificazione acustica del proprio territorio, assegnando cioè dei limiti al rumore per classi di destinazione d’uso. In questo modo le amministrazioni possono pianificare lo sviluppo della propria città e gli strumenti urbanistici devono adeguarsi a tale classificazione..." 

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