giovedì 1 febbraio 2018

Informazioni utili per contadini e giardinieri - Quando bruciare rifiuti agricoli è reato...


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Se l’abbruciamento di residui vegetali non rispetta i limiti e le condizioni dettate dalla legge ma ha il solo scopo di eliminare il rifiuto, si configura il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.
Corte di Cassazione: quando bruciare residui vegetali è un reato
Non di rado, l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) di ARPAT è chiamato a fornire informazioni in merito alla possibilità o meno di bruciare residui di potature e sfalci vegetali.
Le richieste di chiarimenti pervengono da cittadini infastiditi dai fumi e dagli odori provocati dai diversi focolai, presenti di sovente nelle nostre campagne ed accesi per dare fuoco a residui di potature e altri materiali vegetali da giardinieri, che chiedono spiegazioni su come procedere nel rispetto della normativa per evitare di incorrere in sanzioni.
Per questo abbiamo deciso di realizzare un prodotto informativo con l'obiettivo di mettere a disposizione, anche on line, le informazioni principali sull’argomento e chiarire che l’abbruciamento, seppure consentito a certe condizioni e con precise finalità, non è esente dal produrre impatti sull’ambiente, in particolare sulla qualità dell’aria.
Di recente, la Corte di Cassazione - Cassazione Penale -Sez. III, con sentenza del 18 dicembre 2017 n. 56277, è tornata sulla materia indicando quando bruciare i residui vegetali è da considerarsi un reato e non una normale pratica agricola.
La Suprema Corte precisa che si contempla un’attività di gestione di rifiuti e non la realizzazione di una normale pratica agricola, se non vengono rispettati i limiti e le condizioni stabilite dall’art 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/06, ovvero, a titolo meramente esemplificativo, l’abbrucciamento viene
  • effettuato fuori dal luogo di produzione,
  • eseguito, anche nel luogo di produzione, ma non finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti ed ammendanti,
  • riguarda cumuli superiori al quantitativo giornaliero consentito dalla norma (3 m steri per ettaro).
Nella sentenza viene anche sottolineato che l’onere della prova è a carico di colui che invoca la deroga al regime dei rifiuti, quindi, qualora non venisse provata la normale pratica agricola, si configurerebbe il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, previsto dall’art. 256 bis del D.Lgs 152/06.
Per approfondire, leggi la sentenza della Corte di Cassazione del 18 dicembre 2017 n. 56277 e il commento di Valentina Vattani pubblicato su Diritto Ambiente

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(Fonte: Arpat)

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